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Tutte le novità in ambito
di certificazione immobiliare

  • Pro6 partner di "Cultura e mercato del real estate 2019"

    Partner della quarta edizione del Convegno di Mantova, Pro6 (PROfessionisti SErvizi Immobiliari), è un’associazione che dal 2006 fornisce servizi immobiliari su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di “certificare” i beni immobili e assicurare due diligence di settore per privati, aziende studi professionali, banche.

    Tra i servizi proposti anche le valutazioni immobiliari, prestazioni che richiedono “professionalità, competenze specifiche e aggiornamento continuo - spiega Marco Zetta, Presidente di Pro6 - motivo per il quale ci affidiamo a E-Valuations”.

    Presidente Zetta, quest’anno Pro6 sarà partner dell’edizione 2019 del Congresso E-Valuations che si terrà a Mantova il prossimo 11 ottobre. Che importanza ha per voi questa partnership?

    È sicuramente per noi molto importante. In primo luogo, perché riteniamo che ci dia molta visibilità all’esterno e nel nostro campo professionale ma anche perché E-Valuations è da sempre in prima linea nel promuovere la professionalità di tutti i tecnici, professionalità di cui abbiamo molto bisogno.

    Da presidente, infatti, devo anche rassicurare i miei clienti sulla qualità del lavoro che viene svolto e sulle capacità di coloro che lo svolgono.

    E-Valuations attraverso diverse iniziative cura costantemente l’informazione dei tecnici, il loro aggiornamento professionale e culturale in questo settore e questo ci porta a riconoscerle un ruolo importante nello sviluppo di questa attività e in particolare nei servizi offerti da Pro6.

    Senza contare anche la riconoscenza che nutro nei confronti del Segretario, Sandro Ghirardini, che mi ha dato l’opportunità di capire meglio alcuni risvolti relativi a questo settore, alle linee guida ABI, alle necessità ad esempio che si sono presentate nel corso del tempo quando è diventato fondamentale che oltre alle certificazioni i tecnici possedessero anche delle qualifiche.

    Grazie a lui anche io, che non sono un tecnico e non ho competenze specifiche nel ramo dell’estimo, ho potuto conoscere più da vicino questo mondo, il suo funzionamento, le differenze tra legittimati, qualificati e certificati fornendomi una visione chiara di come i tecnici devono comportarsi e devono essere formati al fine di esaudire le richieste delle linee guida Abi.

    Ha potuto quindi capire anche l’importanza di una corretta stima immobiliare…

    Per noi è importantissimo avere dei tecnici preparati e affidabili e in questo ci affidiamo ad E-Valuations.

    Noi siamo una cooperativa web oriented. Dodici anni fa abbiamo sviluppato un software in collaborazione con l’Università Cattolica realizzato in aderenza alle allora direttive di Basilea 2 e poi Basilea 3.

    Ci siamo immediatamente resi conto che il mondo delle stime stava radicalmente cambiando e che il mercato ad esse legato richiedeva molta più professionalità e tecnologia.

    Quanto sopra, in effetti, è stato poi ripreso e ampiamente approfondito nel tempo dalle Linee Guida Abi a cui oggi PRO6 fa diligente e completo riferimento

    La strategia che abbiamo portato avanti predisponendo una formazione costante, anche informatica, una capillare presenza sul territorio scegliendo dei tecnici autoctoni in modo tale da sfruttarne la vicinanza e la conoscenza del territorio, sono sempre stati elementi fondanti e costitutivi della nostra crescita.

    Per noi è importante, al di sopra di tutto, investire in ognuno degli elementi sopra espressi così da dare ai tecnici la possibilità di svolgere il proprio lavoro al meglio

    Quando è nata Pro6?

    È stata costituita nel 2006. Oggi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. È composta da dodici aziende che mettono a disposizione della cooperativa le proprie risorse umane, intellettuali e organizzative su un territorio specifico alcune delle quali vantano anni di esperienza nel campo dell’estimo.

    Offriamo professionalità, buona volontà e organizzazione.

  • Pro6 e' socio dell'Associazione T.S.E.I. (T6) - Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane

    Il Consiglio Direttivo dell'Associazione T6, nella sua riunione del 30 luglio 2018 ha accettato la ns. richiesta di ammissione come "SOCIO IMPRESA".
    Il Dott. Marco Zetta, nella sua qualita' di Presidente di Pro6 e a nome dei soci che rappresenta, ringrazia tutto il Consiglio Direttivo per aver manifestato esito positivo alla richiesta di ammissione e augura di poter contribuire alla nuova sinergia con idee e proposte volte a far nascere progetti da poter condividere con tutti gli associati T6.
  • RIFORMA CATASTALE

    La recente proposta di revisione del Catasto dei fabbricati della legge di delega fiscale 2014 prevede l’introduzione di funzioni statistiche per la stima dei valori patrimoniali e delle rendite della maggior parte degli immobili urbani (abitazioni, uffici, ecc.).

    Secondo lo schema di decreto legislativo in studio, la costruzione delle funzioni statistiche si basa:

    • sul metro quadrato catastale che computa, contro ogni evidenza, con percentuali fisse le superfici secondarie dell’immobile (balconi, terrazze, ecc.) per tutte le categorie di abitazioni e per tutto il territorio nazionale;·
    • sulle caratteristiche immobiliari che influenzano il valore o il reddito, anche esse contro ogni evidenza fisse e predeterminate; 
    • sulla forma della funzione statistica che è obbligata e di tipo logaritmico e semilogaritmico.

    In pratica la funzione statistica diviene una finzione statistica ossia la rappresentazione di eventi immaginari, diversamente dalla rappresentazione di eventi reali.

  • SENTENZA 10 APRILE 2015, N. 7178

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 10 APRILE 2015, N. 7178. IL MEDIATORE PROFESSIONALE È TENUTO ALL’OBBLIGO DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI A LUI NOTE E COMUNQUE ACQUISIBILI CON L’USO DELLA DILIGENZA PROFESSIONALE DEL CASO. IL PRINCIPIO È STATO RIBADITO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ CON SENTENZA DEL 10 APRILE 2015, N. 7178. IL MEDIATORE NON PUÒ LIMITARSI A TRASMETTERE INFORMAZIONI NON VERIFICATE, O PEGGIO CHE SI RIFIUTATO DI VERIFICARE. IN CASO DI INADEMPIMENTO, LA COLPA È PRESUNTA ED INCOMBE SUL MEDIATORE L’ONERE DI PROVARE O L’INESISTENZA DELL’INADEMPIMENTO O L’INIMPUTABILITÀ A SE MEDESIMO
  • Riforma del catasto: il decreto che istituisce le commissioni censuarie

    Poteri, funzioni, composizione delle commissioni per il nuovo catasto



    Riforma del catasto, pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo sulle commissioni censuarie, legato alla legge di delega fiscale. Dopo una lunga attesa, è infine arrivato il nuovo testo che stabilisce natura e composizione sugli organi che dovranno riscrivere il catasto sul territorio italiano.
    La pubblicazione chiude un lungo tira e molla, con la doppia presentazione in Consiglio dei ministri del provvedimento. Come si ricorderà, infatti, il decreto era stato presentato nei mesi scorsi in maniera forse un po’ affrettata, con il governo che, dopo alcune riflessioni, aveva deciso di fare marcia indietro e riscrivere daccapo l’intero atto.
    Allegata al decreto si trova una tabella con tutte le sedi, regione per regione, delle commissioni censuarie istituite per la riforma del catasto 2015, per quello che dovrebbe essere il passo più complesso nella rivoluzione delle rendite e del valore degli immobili da nord a sud.
    Saranno due i livelli delle commissioni censuarie: centrale e locale. I membri resteranno  in carica per cinque anni senza possibilità di rinnovo.
     
    Commissione centrale: componenti e funzioni
    La commissionie censuaria centrale sarà composta dal presidente, più venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Questa, sarà suddivisa in tre sottosezioni, nell’ordine competenti in catasto terreni e le altre due sul catasto urbano. Una sola di queste, a inizio riforma, sarà competente sui fabbricati. Ogni sezione sarà composta da undici membri effettivi e sette designati come possibili sostituti.
    Componenti di diritto in tutte le sezioni saranno il Direttore delle Entrate, della Direzione centrale Catasto,  della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.
    Le funzioni della commissione centrale sul catasto terreni saranno quelle di esprimersi sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e occuparsi di eventuali ratifiche in caso di revisione generale delle tariffe d’estimo. Sul catasto edilizio urbano, invece, la commissione centrale dirime le controversie sulle decisioni degli organi locali. Tra i poteri della commissione principale figura anche quello di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate e ai Comuni
     
    Commissioni locali
    Le commissioni censuarie locali si occupano di esaminare e approvare i quadri  delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni, oltre a partecipare alla revisione del catasto terreni. Sul catasto urbano, invece, valutano i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane
    Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in
    materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del
    catasto dei fabbricati.
    Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione essa si trova a risiedere, mentre le sezioni delle commissioni censuarie locali saranno composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, che saranno scelti dal presidente del tribunale.
    Entro 90 giorni dovrebbe essere portato a termine il processo di definizione dei nominativi costituenti le commissioni: nei primi 60 giorni, infatti, dovranno essere comunicate le designazioni, dopodiché il presidente del Tribunale avrà un ulteriore mese di tempo per confermare i nomi dei membri effettivi e supplenti nelle commissioni censuarie. La nomina deifnitiva spetta al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate tramite apposito decreto
  • Nuovo catasto: si parte dai rogiti del 2012-2014

    Riordino che durerà almeno 5 anni
    Per definire i nuovi valori catastali si partirà dai rogiti del triennio 2012-2014 ma per avere un quadro completo si prenderanno in considerazione anche le aste giudiziarie. E' uno dei primi punti che dovrebbero essere inseriti nel decreto del nuov catasto.
  • Domanda mutui: a ottobre 2014 impennata del +22%

    Si tratta dell'incremento mensile più consistente registrato negli ultimi 5 anni in Italia della domanda dei mutui da parte delle famiglie. Cresce quindi ulteriormente il numero di domande di mutuo presentate dalle famiglie italiane agli istituti di credito.
  • Prestiti: il 30% per ristrutturare casa

    Nei primi dieci mesi del 2014 i prestiti per la ristrutturazione della casa (30,3%) si sono distinti (insieme a quelli per l’acquisto di un’auto usata e per l’arredamento) tra quelli maggiormente erogati agli italiani.
  • Agenzia delle Entrate: online le quotazioni immobiliari

    L'Agenzia delle Entrate offre online le quotazioni immobiliari con i dati del primo semestre 2014.
  • Osservatorio mutui settembre 2014

    Mutui per sostituzione e surroga in cima alla classifica delle richieste
    Nei primi nove mesi del 2014 i mutui per sostituzione e surroga sono risultati in cima alla classifica delle richieste degli italiani con una percentuale del 45,7, in netto aumento rispetto al primo semestre.
  • Bonus macchinari: agevolazione per l’acquisto di nuovi beni strumentali fino al 30.06.2015

    •  destinatari sono i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 25.06.2014 al 30.06.2015.
    • Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
    • Tale credito può essere utilizzato in compensazione ripartito in 3 quote annuali dal secondo periodo d'imposta successivo al periodo in cui si è effettuato l'investimento.


    Agevolabili gli investimenti effettuati al 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
    L’art. 18, D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, convertito dalla L. 116/2014 pubblicata in G.U. del 20.08.2014 ha riproposto, al pari delle precedenti Tremonti, Tremonti bis e Tremonti ter, un’agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali nuovi.
    I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, anche neocostituiti o costituiti successivamente all’entrata in vigore del Decreto (25.06.2014), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti).
    Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori ad euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
    ***
    Ambito soggettivo
    Possono ottenere l’agevolazione i titolari di reddito d’impresa:
    1- residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;
    2- le Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.


     Gli investimenti rilevanti
    Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori ad euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
    Per verificare se un investimento rientri o meno tra quelli che concorrono al calcolo del credito d’imposta, deve farsi riferimento ai criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del TUIR.
    Ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
    Per i casi particolari (leasing, appalto, costruzioni in economia) è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER.
    Il calcolo del credito d’imposta
    Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

    AMMONTARE CREDITO D’IMPOSTA è uguale agli
    Investimenti effettuati nei suddetti beni nel periodo rilevante 25.06.2014 – 30.06.2015 (esclusi investimenti inferiori ad euro 10.000,00)
    MENO
    alla Media degli investimenti nei suddetti beni realizzati nei precedenti 5 periodi d’imposta (escludendo il periodo in cui gli investimenti risultano maggiori)
    AMMONTARE CREDITO D’IMPOSTA
    Investimenti effettuati nei suddetti beni nel periodo rilevante 25.06.2014 – 30.06.2015 (esclusi investimenti inferiori ad euro 10.000,00)
    Media degli investimenti nei suddetti beni realizzati nei precedenti 5 periodi d’imposta (escludendo il periodo in cui gli investimenti risultano
    Il 15% di tale differenza rappresenterà il credito d’imposta.
    Esempio
    Per gli investimenti effettuati nella seconda parte del 2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013.
    Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati.
    Alfa SRL effettua dal 25.06.2014 al 31.12.2014 50.000,00 euro (tutti superiori ad euro 10.000,00) di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.


    Nei cinque anni precedenti gli investimenti effettuati nei suddetti beni ammontano ad euro: 2013 30.000,00
    2012 20.000,00
    2011 15.000,00
    2010 22.000,00
    2009 7.000,00
    MEDIA 18.800

    Per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il 2013.
    In tal modo la media sarà pari ad euro 12.800,00.
    Il credito d’imposta sarà pari ad euro 5.580,00 (50.000 – 12.800,00)*(15%).
    Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
    Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2013 (investimenti effettuati pari ad euro 30.000,00), per la determinazione del credito d’imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2013 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d’imposta ammonterà ad euro 7.500,00 (15% di 50.000,00 euro).
    Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (data di entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
    Nessun confronto dunque per i soggetti che si costituiscono dal 25.06.2014. Per 100.000,00 euro di investimenti effettuati dal periodo di costituzione (successivo al 25.06.2014 fino al 31.12.2014), si otterrà un credito d’imposta di 15.000,00 euro.

    Utilizzo in compensazione del credito d’imposta
    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
    Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
    In termini pratici, ipotizzando un’impresa che effettua investimenti agevolabili per euro 100.000,00 nel 2014 (periodo 25.06.2014 – 31.12.2014) e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari ad euro 60.000, il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro= 6.000 ((100.000,00 – 60.000,00)*15%).
    Il credito d’imposta pari ad euro 6.000,00 potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° Gennaio 2016. Più in dettaglio, il credito d’imposta così determinato potrà essere utilizzato in tre rate di pari importo (6.000,00/3) negli anni 2016, 2017 e 2018.
    Il credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 potrà essere utilizzato in compensazione in tre rate di pari importo negli anni 2017, 2018 e 2019.
    Il credito d’imposta:
     non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
     non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
     è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel quadro RU del modello Unico).

    Le cause di decadenza
    Per evitare condotte antielusive, nella concessione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014, il Legislatore ha puntualmente definito le cause di decadenza dall’agevolazione.
    Il co. 6, dell’art. 18, del D.L. 91/2014, prevede che "Il credito d'imposta è revocato:
    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto";
    b) "se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione".
    In merito alla causa di decadenza prevista dalla lettera a), del co. 6, dell’art. 18, D.L. 91/2014, questa prevede che il diritto alla fruizione dell’incentivo fiscale sia vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell’investimento agevolato siano mantenuti nell’impresa per il periodo di tempo ivi indicato.
    Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell’investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell’investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale.
    Per quanto riguarda la seconda ipotesi di decadenza, questa si verifica nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell’attività di
    accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
     

  • Mutui: in arrivo 15 mld per le famiglie

    bi: Fondo garanzia casa darà spinta al mercato
    Italia • Con l’attuazione del “Fondo di garanzia per la casa” è in arrivo un potenziale di finanziamenti alle famiglie fino a 15 miliardi di euro. Lo afferma l’Abi, sottolineando che lo strumento “rappresenta un’ulteriore spinta allo sviluppo del mercato dei mutui, che già registra una fase di significativo rilancio”.